Titolo per la raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità regionale.
Il titolo per la raccolta è personale e revocabile nei casi previsti dalla l.r. 24/2007 e s.m.i. ed è costituito dalla ricevuta di versamento effettuato secondo i 
seguenti importi e per le seguenti validità temporali:

€ 5,00 per Titolo per la raccolta con validità giornaliera
€ 10,00 per Titolo per la raccolta con validità settimanale
€ 30,00 per Titolo per la raccolta con validità annuale
€ 60,00 per Titolo per la raccolta con validità biennale
€ 90,00 per Titolo per la raccolta con validità triennale
Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore,
nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonché l’/gli anno/i di validità o il/i giorno/i esatto/i di 
decorrenza dell’attività secondo gli esempi sotto riportati:

“l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi anno/i…” Oppure “l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno…” Oppure “l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno...al giorno…”
La ricevuta di pagamento costituisce Titolo per la raccolta: essa, unitamente a idoneo documento di identità, deve essere esibita a richiesta del personale 
addetto alla vigilanza. 

I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di 2, da persona maggiorenne munita di valido 
titolo per la raccolta.

La raccolta da parte del minorenne viene svolta sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e nel pieno rispetto delle norme di cui alla l.r. 24/2007.

 

Modalità di pagamento

ll contributo per “un anno, due anni, tre anni, una settimana, un giorno” deve essere versato con:

PagoPA

1. È necessario accedere al sito: PagoPA e selezionare la casella “Pagamento spontaneo” in alto a sinistra;

2. Nella sezione “Dati Pagamento”:
- in “(*) Servizio” inserire l’opzione “TITOLO RACCOLTA FUNGHI (giorn., settim., ann., bien., trien.)”;
- in “(*) Causale Pagamento” scrivere “Titolo ANNUALE 2021” oppure ”Titolo SETTIMANALE dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa” oppure ”Titolo GIORNALIERO gg/mm/aaaa” oppure “Titolo BIENNALE aaaa-aaaa“ oppure “Titolo TRIENNALE aaaa-aaaa-aaaa“;
- in “(*) Importo” riportare l’importo per il titolo ANNUALE - 30,00€ oppure titolo SETTIMANALE - 10,00€ oppure titolo GIORNALIERO - 5€ oppure titolo BIENNALE - 60€ oppure titolo TRIENNALE - 90€

3. Nella sezione “Dati Debitore”: selezionare “Persona Fisica” e compilare con i propri dati personali;

Infine inoltrare la richiesta con “PROSEGUI”. Dopodiché si potrà pagare al momento (tramite pagamento online), oppure stampare l’avviso di pagamento e pagare in seguito in ricevitorie/tabaccherie, ecc.


Per info: tel. 0324- 72572

E' possibile versare il contributo per "un giorno" e "una settimana" presso gli uffici dell'Ente, oppure presso gli esercizi convenzionati.
Per conoscere gli esercizi convenzionati, telefonare all'Ente al numero 0324 - 72572.

Vigilanza

La vigilanza sull’osservanza della l.r. 24/2007 e l’accertamento delle relative violazioni vengono effettuati da: 
a) personale del Corpo Forestale dello Stato;
b) personale della polizia della provincia;
c) agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
d) agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) personale di vigilanza delle aree protette a gestione regionale e nazionale;
g) guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36-37 alla l.r. n. 32/1982;
h) agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
Le guardie ittiche volontarie (di cui all’art.22, c.2, let.a), della l.r. n. 37/2006, e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole, e di protezione 
ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal 
Ministero dell’Ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata R.D. n. 773/1931, esercitano la vigilanza sulla l.r. 24/2007 e s.m.i. previa frequenza e 
superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato dalla provincia competente, secondo modalità concordate con la Regione.

Principali sanzioni

Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi della l.r. 24/2007 e s.m.i. le principali sanzioni riguardano:
a) superamento del limite consentito di 3 Kg di raccolta: sanzione di €30,00 ogni 500 g in più; 
b) divieto di raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso: sanzione € 90,00;
c) obbligo di raccolta di esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla loro determinazione, sommariamente ripuliti sul posto: sanzione € 90,00;
d) obbligo di trasporto dei funghi raccolti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. Divieto di uso di contenitori di plastica: sanzione € 90,00;
e) divieto di raccolta con mezzi non idonei che danneggiano lo strato umifero ed i miceli (rastrelli, uncini o altro): sanzione € 90,00;
f) divieto di distruzione o danneggiamento volontario di carpofori di qualsiasi specie anche non commestibile o velenosa: sanzione € 90,00;
g) non rispetto del divieto di raccolta di cui all’art.10, comma 7, l.r. 24/2007 e s.m.i.: sanzione € 90,00;
h) raccolta senza titolo: sanzione da € 40,00 a € 240,00;
i) violazione delle autorizzazioni in deroga: sanzione €600,00;
j) violazione delle autorizzazioni in deroga per la raccolta per fini scientifici e didattici: sanzione € 300,00

Consigli utili

Ricordate! “Tutti i funghi sono utili per il bosco”, perché fanno parte del ciclo biologico della foresta. 
Non raccoglieteli se non li conoscete o non sapete come conservarli. Buttare i funghi dopo averli raccolti costituisce un inutile spreco di elementi dell’ecosistema. Non raccoglieteli se troppo piccoli, da non consentirvi di riconoscere la specie: potrebbe essere pericoloso! 
Non coglieteli se sono troppo maturi: diventano poco appetibili o addirittura nocivi. Una corretta raccolta e trasporto dei funghi si riflette sulla produzione degli anni successivi: la caduta delle spore (semi del fungo) favorirà la crescita nel terreno di altri miceli (pianta del fungo) e, di conseguenza, la fioritura di altri carpofori (funghi). 


Funghi sicuri


Ricordate, l’unico modo per verificare se un fungo è commestibile è il riconoscimento certo della specie! Se avete dubbi rivolgetevi agli esperti delle ASL. 
La ricerca in bosco può essere pericolosa se non si indossa un abbigliamento idoneo e scarpe adatte. In particolare, in montagna è buona norma non affrontare la ricerca da soli. 


In caso di avvelenamento/ sospetto avvelenamento


Chiamate subito il 112, oppure recatevi nel più vicino Pronto Soccorso, portandovi appresso eventuali avanzi del pasto, oppure esemplari o parti di essi (scarti della pulitura), al fine di renderne una corretta identificazione da parte dell’esperto micologo.
Non assumete nessun’altra sostanza di vostra iniziativa: se potete provocatevi il vomito. 
Ricordatevi che i funghi non sono nutrimento ideale in gravidanza, per i bambini molto piccoli, per persone che soffrono di malattie del tratto gastro-intestinale e per i malati di fegato. 
Ricordatevi, infine, che alcune persone possono risultare intolleranti ai funghi. 


SOMME INTROITATE E LORO DESTINAZIONE


Le somme introitate, così come previsto dalla l.r. 24/2007 al comma 6 dell’art.3, saranno impiegate per la salvaguardia del territorio ed in particolare: 
a) alla sistemazione, manutenzione e segnalazione della rete sentieristica presente nelle aree boscate;
b) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine.
L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola provvederà annualmente a pubblicare le somme introitate ed il loro utilizzo sul sito internet www.areeprotetteossola.it

Modifiche alla l.r. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei)

A partire dall’11/09/2014 l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è stata sostituita dal nuovo titolo di raccolta rappresentato semplicemente dalla ricevuta di 
versamento (rilasciata dalla banca, dalla posta, dall’Ente Parco o dalle strutture convenzionate) e non dovrà più essere corredato dall’imposta di bollo. 
La ricevuta, strettamente personale, dovrà essere esibita insieme ad un documento di identità a richiesta del personale di vigilanza.

Da tale data l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola è legittimato a riscuotere i proventi dei contributi.

Raccolta dei funghi epigei: prescrizioni e divieti

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre (3) kg complessivi. 
È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti. I funghi raccolti sono riposti e 
trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

È vietato in ogni caso l’uso di contenitore di plastica.
Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l’uso di rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare lo stato di humus del terreno, il micelio 
fungino e l’apparato radicale. 

Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

La raccolta dei funghi epigei è vietata: 
a) Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui l’art.4 della l.r. 24/2007; 
b) Nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui l’art. 4 della l.r. 24/2007
c) Nei casi e nelle aree, ricadenti all’interno delle aree protette, individuati dai relativi organi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
d) Nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti Locali;
e) Dal tramonto alla levata del sole;
f) Nei terreni sui quali vi sia il divieto ai sensi dell’art.841 del c.c.


DEROGHE PER LA RACCOLTA


È consentita la raccolta senza titolo (con il limite di 3 kg e con le modalità valide per le altre specie di funghi epigei), per le seguenti specie: chiodini, o famigliola 
buona (Armillaria mellea), prataioli (Agaricus campestrisAgaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), 
orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus), e mazza di tamburo (Macrolepiota procera).

Ultimo aggiornamento: 05/06/2019 ore 09:25:24

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