Dal 17 giugno 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" contenente le norme per l'esercizio della raccolta dei funghi. La legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, innovando in particolare la disciplina dettata all’articolo 3 sulla legittimazione all’esercizio dell’attività di raccolta.

In ossequio ai nuovi disposti di legge, in Piemonte l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal nuovo titolo per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento del relativo contributo per la raccolta. ll nuovo titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall’imposta di bollo e continuerà ad avere validità per l'intero terrotorio regionale.

Si segnala che la raccolta di alcune specie, indicate all'art. 3 comma 1bis della L.R. 24/2007, non necessita del possesso del titolo. Il legislatore, inoltre, nel proposito di rafforzare la tutela delle aree territoriali montane e collinari a vocazione fungina e pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse derivanti dal contributo, ha razionalizzato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, come di seguito elencati:

- enti regionali di gestione delle aree protette;
- unioni montane di comuni e, invia transitoria, le comunità montane sino alla loro formale soppressione;
- le forme associative dei comuni collinari.

Pertanto i singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all’introito dei contributi in questione, che potranno essere riscossi ed introitati esclusivamente dagli enti individuati dal predetto articolo 3. Altro importante fattore di novità - giustificato dall’esigenza di operare una semplificazione normativa ed al contempo di garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale - è rappresentata dal novellato comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 che affida alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di definire “l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori”.

Pertanto in data 13/10/2014 è stata approvata in Giunta regionale la D.G.R. n. 27-431 "Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014". Il titolo annuale con validità su tutto il territorio regionale ha quindi un costo di 30 Euro. E' sempre possibile versare da subito anche due (60 euro) o tre (90 euro) annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri. 

È inoltre sempre possibile per i soggetti sopra elencati rilasciare titoli per la raccolta funghi epigei spontanei giornalieri o settimanali, validi sull’intero territorio regionale. Il regime di raccolta dei funghi legato ai titoli settimanali e giornalieri è il medesimo previsto per quelli annuali, l’unica differenza è rappresentata dalla durata temporale e dal costo del titolo, che è stato stabilito attualmente dalla Regione Piemonte come segue: 10 euro per il titolo settimanale e 5 euro per quello giornaliero.

 

Tutte le informazioni a questo link della Regione Piemonte 

Tra gli allegati il dépliant con tutte le info per il TITOLO DELLA RACCOLTA nelle Aree Protette dell'Ossola

 

 

Ultimo aggiornamento: 14/02/2018 ore 11:30:10

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